La fruizione del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di DPI è stato regolato dall’Agenzia delle entrate attraverso il provvedimento prot. n. 259854/2020 del 10 luglio 2020.
L’incentivo del Governo per sostenere le imprese è stato introdotto dagli artt. 120 e 125 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 (cd. Decreto Rilancio), come avevamo già anticipato nell’articolo su Credito d’imposta per affitto e sanificazione.
Misure che beneficiano del credito d’imposta per la sanificazione
I beneficiari del credito d’imposta sono tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Quali costi rientrano nell’agevolazione fiscale
Il credito d’imposta per la sanificazione spetta in relazione ai costi sostenuti nel 2020 per le seguenti categorie di spesa:
- Adeguamento degli ambienti di lavoro con interventi atti a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento.
In particolare rientrano gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza etc.; - Sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- Acquisto di dispositivi di protezione individuale (cd. DPI), quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- Acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- Acquisto dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- Acquisto dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Precisazioni sulla destinazione d’uso dei DPI
Per quanto attiene all’acquisto di beni/prodotti, è bene precisare che sono ammissibili esclusivamente quelli destinati a uso e consumo interno.
Sono quindi esclusi quelli oggetto di successiva rivendita e/o funzionali all’espletamento di servizi dell’impresa.
Funzionamento del credito d’imposta
Il credito d’imposta per la sanificazione è pari al 60% delle spese complessive sostenute nel 2020 e fino ad un massimo di:
- 80.000 euro per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del D.L. n. 34/2020);
- 60.000 euro per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
L’importo effettivo dell’incentivo verrà concesso nel limite massimo delle risorse disponibili.
Pertanto il valore potrà essere inferiore in quanto la misura andrà a riparto, in rapporto al numero di richieste pervenute e alle risorse finanziarie disponibili (lo stanziamento per il 2020 è pari a 200 milioni di euro).
Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Come accedere al credito d’imposta
Per accedere al credito è necessario inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate a partire dal 20 luglio e fino 7 settembre 2020 (la scadenza è il 30 novembre 2021 solo per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro).
Sono ammissibili e da indicare separatamente:
- le spese già sostenute alla data di presentazione della richiesta, debitamente documentate da fattura di acquisto e/o documentazione che ne attesti il pagamento;
- le spese in previsione entro fino anno, documentate da preventivo, ordine di acquisto, acconto ecc…
La richiesta andrà effettuata utilizzando il modello “Comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione” di cui trovi qui le istruizioni per la compilazione)
La presentazione, esclusivamente in modalità telematica diretta o tramite intermediario abilitato, potrà avvenire mediante:
- a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
- b) i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Decorsi al massimo 5 giorni, l’Agenzia rilascia una ricevuta di presa in carico della domanda.
Utilizzo dei crediti d’imposta
I crediti d’imposta possono essere utilizzati dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- in compensazione a partire dal giorno successivo alla concessione del credito, pubblicata con apposito decreto.
In alternativa, e fino al 31 dicembre 2021, è possibile optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, comunicando la cessione con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
La misura non è cumulabile con il Bando Impresa Sicura sulle le stesse spese ammissibili.